Cos’è IL WHISTLEBLOWING

è uno strumento – introdotto dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24  in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 – che prevede forme di tutela per chi segnala determinate violazioni.

Chi può segnalare (le segnalazioni di altri soggetti non sono procedibili)

  • lavoratori subordinati;
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (dipendenti o collaboratori dei fornitori);
  • liberi professionisti e consulenti;
  • volontari e tirocinanti;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della MASTELLI.

Cosa si può segnalare (le segnalazioni di altre violazioni sono inammissibili)

Nel nostro caso, di impresa privata con più di 50 dipendenti, le segnalazioni possono avere ad oggetto:

violazioni di specifiche normative dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato – di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo – e che consistono in:

  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

come meglio indicati nell’allegato “Catalogo definito”.

Esempi pratici di violazioni segnalabili:

  • irregolarità nella procedura degli incentivi per l’energia da fonti rinnovabili;
  • violazioni di prescrizioni per autorizzazioni alla fabbricazione, etichettatura e foglietto illustrativo, farmacovigilanza di medicinali;
  • violazioni di norme su autorizzazione, sorveglianza, sperimentazione clinica di medicinali;
  • violazioni di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale es al relativo trasporto;
  • violazioni di norme a protezione dei consumatori, es. su pubblicità ingannevole;
  • violazioni di disposizioni G.D.P.R. (regolamento (UE) 2016/679) es. trattamento dati personali senza espresso consenso ove necessario.

Cosa non si può segnalare – Le tutele del dlgs 24/2023 non si applicano:

  • alle segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro; (possibili ma trattate come segnalazioni ordinarie);
  • alle segnalazioni di violazioni già disciplinate specificamente dagli atti dell’Unione europea o nazionali; procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014, che contengono già disposizioni dettagliate sulla protezione degli informatori
  • alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale.

Contenuto minimo della segnalazione (senza il quale non è ammissibile)

  • l’identità del soggetto che effettua la segnalazione e un recapito per le successive comunicazioni; quindi, le segnalazioni anonime non godranno delle tutele del whistleblowing ma saranno gestite come ordinarie;
  • la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing (es. dicitura “Riservata al Gestore delle segnalazioni”)
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
  • la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati.

Quali sono le tutele (per il segnalante di una segnalazione procedibile e ammissibile)

  • Obbligo di riservatezza;
    L’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa relativa, non può essere rivelata, senza il suo consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate;La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione (segnalato, facilitatore) fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
  • Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
    Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni (come da Informativa trattamento dati allegata), nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
  • Tutela dalle ritorsioni;
    Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare, al segnalante un danno ingiusto (es. sanzione, licenziamento …).
    La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete ad Anac.A chi sono estese le tutele di cui sopra:al

    • facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
    • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e con questa legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
    • ai colleghi di lavoro del segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
    • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Canali di segnalazione interna (di MASTELLI) – come segnalare

La segnalazione interna viene acquisita da MASTELLI attraverso due forme tra cui scegliere:

  • forma scritta: sistema della lettera e delle buste chiuse: includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al Comitato di gestione della segnalazioni”.
    A tal fine in ogni unità locale MASTELLI sarà allestita, in posizione adeguata, apposita cassetta della posta ove recapitare le buste stesse.
    I soggetti esterni potranno inviare lettera per posta, con la stessa dicitura sulla busta.
  • forma orale: attraverso incontro diretto con il Comitato di gestione delle segnalazioni che avrà cura di redigere verbale, sottoscritto anche dal segnalante, cui sarà rilasciata copia. Tale incontro verrà fissato su richiesta del segnalante al Comitato stesso – richiesta che se non avviene in forma scritta deve essere verbalizzata – entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

Chi gestisce le segnalazioni – a chi segnalare

La gestione delle segnalazioni interne è affidata al Comitato di gestione delle segnalazioni composto dalla Dott.ssa Maria Claudia Torlasco e dal Dott. Vittorio Borgo, dotato di adeguate competenze, professionalità e formazione, che le gestirà nel rispetto dell’obbligo di riservatezza e dei principi dettati dal REG. EU per il trattamento dati.

Procedura di segnalazione – come è gestita la segnalazione

Il segnalante, se ha indicato recapito, riceverà avviso di ricezione della segnalazione entro 7 gg dalla data di ricezione della stessa da parte del Comitato.

Il Comitato effettua la verifica preliminare, procede all’accertamento delle sole segnalazioni procedibili ed ammissibili, dà riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data di invio dell’avviso di ricevimento comunicando la chiusura (con o senza azioni) o l’archiviazione o la necessità di integrazioni.

Canale di segnalazione esterno (di ANAC)

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale attivato da ANAC sul relativo sito, solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme al d.lgs 24/2023;
  • la segnalazione interna non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe efficace seguito ovvero che potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.